Statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA MIA CALCIO RICCIONE"

Articolo 1
- Denominazione - sede - durata -

È costituito, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione non riconosciuta con finalità sportive denominata "LA MIA CALCIO RICCIONE".
L’Associazione ha la propria sede legale in Riccione Corso Fratelli Cervi n. 102.
La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2
- Ambito di operatività -

L’Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito degli obbiettivi fissati nell'Atto Costitutivo, che deve intendersi come integralmente richiamato dal presente Statuto e parte integrante e fondamentale del medesimo.

Articolo 3
- Scopi dell'Associazione -

L’Associazione avrà lo scopo di aggregare i cittadini riccionesi, in uno spirito di libera adesione e senza alcun limite pregiudiziale e/o ideologico, attorno ad un progetto che veda rinascere e rifiorire in città la Riccione Calcio, rifondata dai riccionesi per i riccionesi che amano il calcio ed i gloriosi colori biancoazzurri.
Il Comitato si propone concretamente di: 
  1. Sensibilizzare l'opinione pubblica riccionese, il nuovo Sindaco, le forze politiche ed imprenditoriali riccionesi, sulla necessità di far rinascere una società calcistica,  che porti il nome di Riccione Calcio, la cui squadra vesta gli storici colori biancoazzurri, giochi le sue partite interne nella sua “ casa “ che è lo Stadio Comunale, che sia  in grado di rappresentare in campo e fuori la intera città di Riccione e tutti i riccionesi; 
  2. Far partire una raccolta di firme rivolta a tutti i cittadini riccionesi per chiedere il sostegno e l'adesione al progetto, raccolta firme che potrà essere attuata anche attraverso le forme della petizione popolare prevista dall'art. 49 dello Statuto del Comune di Riccione diretta a chiedere la Convocazione di un Consiglio Comunale Aperto per chiedere il sostegno fattivo, a qualunque livello ed in particolare nei rapporti con gli organi della Federazione Calcio competente, della nuova Amministrazione Comunale al progetto; 
  3. Operare per reperire, in primis tra i cittadini riccionesi, i fondi necessari a costituire la nuova società sportiva Riccione Calcio e dare allo costituenda società forza e serietà, affidandone la guida amministrativa e tecnica a personaggi competenti, onesti e rappresentativi, in modo da riuscire ad ottenere la iscrizione della squadra ad un campionato nazionale dilettantistico con la denominazione “ Riccione Calcio “. 
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4
- Soci -

Il numero degli aderenti alla Associazione è illimitato. Alla Associazione potranno aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età. 
Chiunque voglia aderire alla Associazione deve:
  • presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo entro 10(dieci) giorni a maggioranza;
  • dichiarare di accettare le norme dello Atto Costitutivo e dello Statuto ; 
  • versare la quota di adesione annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La mancata ammissione deve essere motivata.
I soci si distinguono in fondatori/promotori, ordinari, onorari:
  • i soci fondatori/promotori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
  • i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla Associazione, previa presentazione della predetta domanda scritta e relativa ammissione;
  • i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita della Associazione o per notorietà e particolari meriti.
Tutti i soci hanno diritto a:
  • partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
  • candidarsi per ricoprire le cariche associative;
  • partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
  • osservare l' Atto Costitutivo e lo  Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
  • collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità della Associazione;
  • astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi della Associazione;
  • pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
- Perdita dello status di socio –

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dalla Associazione ; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. 
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea  per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio: 
  • abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
  • non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Articolo 6
- Organi sociali -

Sono Organi della Associazione:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7
- Assemblea -

L’Assemblea è l’organo sovrano della Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività della Associazione ed in particolare:
  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 
  • approva entro il 31 Marzo di ogni anno il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • delibera i regolamenti  e le loro modifiche;
  • delibera su tutte le questioni attinenti la gestione della Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci;
  • delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente della Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica e/o sms, contenente in modo sintetico gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento della Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. 
Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8
- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea dei soci tranne il primo Consiglio Direttivo nominato come da atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. 
Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
  • nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
  • fissare la quota annuale di adesione alla Associazione;
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente.

Articolo 9
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Assemblea di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività della Associazione. 
In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10
- Patrimonio dell' Associazione -

Il patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito:
  • dalle somme versate per la quota di iscrizione alla Associazione ;
  • da eventuali  beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà della Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  • da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Articolo 11

- Risorse economiche -


L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
  • quote associative annuali;
  • contributi degli aderenti e/o di privati;
  • contributi dello Stato, di enti ed istituzioni  pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art.10;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Per tali eventuali attività verrà tenuta apposita contabilità separata.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità della Associazione.

Articolo 12
- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 Marzo di ogni anno.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. 

Articolo 13
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di  almeno 3/4 degli associati .
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio e/o benefiche.

Articolo 14
- Disposizioni generali -


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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